Statuto UGI-ETS

Il testo completo dello Statuto dell’Unione Geotermica Italiana-Ente Terzo Settore (ETS) approvato nell’Assemblea Straordinaria dei Soci UGI tenutasi a Pisa il 30 giugno 2022.

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L’Unione Geotermica Italiana-ETS


Art.1: Denominazione, sede e durata
E’ costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato “Codice del Terzo settore”) e, in quanto compatibile, del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione avente la seguente denominazione: “Unione Geotermica Italiana ETS”, da ora in avanti denominata “associazione”, o “UGI” con durata illimitata e con sede legale nel Comune di San Giuliano Terme (PI); anche ai fini dell’iscrizione nel Registro Unico degli Enti del Terzo Settore, e fermi restando i poteri dell’organo amministrativo al riguardo, si precisa che la sede è attualmente ubicata al seguente indirizzo: Gello, frazione di San Giuliano Terme, Via di Palazzetto, 25. Con determinazione dell’organo amministrativo potrà essere variato, senza alcuna modifica statutaria, l’indirizzo della sede legale ovvero costituita una sede operativa nel Comune di Pisa. La precedente denominazione Unione Geotermica Italiana continuerà a rimanere vigente fino al momento della iscrizione della associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, allorché entra in vigore la denominazione Unione Geotermica Italiana ETS e la associazione acquisisce la personalità giuridica.

Art.2: Scopo, finalità e attività
L’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale, in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, al fine di promuovere l’utilizzazione dell’energia geotermica in Italia, diffondendo la sua conoscenza tra il pubblico ed agli opportuni livelli politici ed amministrativi stimolando attività finalizzate all’ esplorazione, sfruttamento ed utilizzazione del calore naturale con riferimento alle finalità di cui all’art.5 Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed in particolare promuovendo: – interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali; – ricerca scientifica e proposte di particolare interesse sociale, volte a conseguire un beneficio sociale per la collettività, quale la attuazione del principio costituzionale della tutela ambientale nella forma della riduzione dei consumi energetici; – organizzazione e gestione di attività culturali di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura geotermica divulgando anche all’estero le attività tecnico-scientifiche e le realizzazioni della geotermia in Italia, allo scopo di sensibilizzare la collettività ai principi e valori della Costituzione italiana, quali la tutela del paesaggio e dell’ambiente e anche per determinare condizioni più favorevoli per la penetrazione sui mercati internazionali della tecnologia geotermica italiana, volta al risparmio energetico ed alla tutela dell’ambiente; – educazione, istruzione e formazione professionale, soprattutto dei giovani ed ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa. Per il perseguimento degli obiettivi di cui sopra l’UGI intende: 1. raccogliere informazioni e pubblicare rapporti sulle attività in corso e sui programmi di sviluppo dell’energia geotermica in Italia ed all’estero con particolare riguardo ai Paesi dell’Unione Europea; 2. promuovere presso il Governo nazionale ed i Governi regionali italiani, nonché presso l’Unione Europea, programmi incentivati di ricerca finalizzata, sperimentazione e sviluppo della geotermia; stabilire e mantenere contatti con le Autorità nazionali e regionali, fornendo dati ed informazioni volti ad incrementare il ruolo della geotermia in Italia nel quadro dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, e fornendo altresì gli elementi di riferimento per una adeguata normativa; 3. fornire, se richiesto, parere tecnico ad Autorità regionali e locali in sede di autorizzazione ed ispezione di specifici progetti geotermici; 4. proporre l’esecuzione di studi generali o specifici sullo sviluppo della geotermia in Italia per ogni possibile forma di utilizzazione, ricerche di mercato ed indagini di prefattibilità sull’uso del calore naturale in sostituzione anche parziale di altre fonti energetiche; 5. sostenere, nelle forme opportune e compatibili con il presente Statuto, iniziative promosse dai Soci presso Enti ed Autorità nazionali ed internazionali, aventi lo scopo di realizzare attività e progetti mirati allo sviluppo delle risorse geotermiche in Italia partecipando a bandi e concorsi pubblici, inclusi i bandi di finanziamento, sovvenzione e sussidio dell’Unione Europea; 6. divulgare informazioni sull’energia geotermica volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sui vantaggi di usare il calore naturale in tutte le sue possibili forme di applicazione; 7. instaurare rapporti di scambio di informazioni con Società, Industrie, ed Istituti nazionali ed esteri che operano nel settore della geotermia; 8. collaborare con I’IGA (International Geothermal Association), l’EGEC (European Geothermal Energy Council) ed altre Associazioni internazionali ed estere interessate allo sviluppo della geotermia. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con il Decreto ministeriale 107/2021 e che saranno successivamente individuate dal Consiglio direttivo, purché finalizzate al perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione. L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico. L’associazione può, per il perseguimento degli scopi sociali, e nel rispetto di quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e dal presente statuto, ogni opportuno atto o contratto, necessario, opportuno o comunque utili, ivi compresi, a titolo meramente esemplificativo, l’acquisto o la cessione di beni immobili, l’acquisizione di finanziamenti di qualsiasi genere, la concessione di garanzie, la stipula di convenzioni con enti pubblici e privati, purché dette operazioni siano funzionali e compatibili con lo scopo e l’oggetto della associazione e non siano in contrasto col Codice del Terzo Settore, e sue disposizioni di attuazione, e con il presente statuto.

Art.3: Ammissione e numero degli associati
Il numero degli associati è illimitato. Possono aderire all’associazione persone fisiche ed enti che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell’associazione con la loro opera, competenze e conoscenze. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all’Organo di Amministrazione (o consiglio direttivo) una domanda scritta anche via e-mail che dovrà contenere: – l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica; – la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. L’Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all’interessato e annotata, a cura dell’Organo di amministrazione, nel libro degli associati. L’Organo di amministrazione deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall’Organo di amministrazione, chi l’ha proposta può, entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione. Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall’art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Possono far parte dell’UGI in qualità di Soci: 1. Soci individuali: Professionisti od altri soggetti individuali interessati alla geotermia; 2. Soci corporati: Società, Enti, Istituti ed Industrie, direttamente od indirettamente coinvolti in attività di ricerca, produzione ed utilizzazione delle risorse geotermiche, o che sono interessati a promuovere l’uso della geotermia; 3. Soci sostenitori: sono i Soci di cui ai precedenti paragrafi 1.) e 2.) qualora versino significativi contributi una tantum, o una quota Associativa annuale per il numero di anni indicati nel Regolamento almeno doppia di quella stabilita dal Consiglio Direttivo; 4. Soci onorari: persone che, per meriti speciali nei confronti dell’UGI, ottengano, nei limiti e secondo le modalità indicate nel Regolamento, tale riconoscimento; 5. Soci juniores: studenti universitari e di scuole superiori, di qualunque disciplina, purché di età compresa tra 16 e 25 anni. I Soci juniores beneficiano di una quota associativa ridotta. Per le varie categorie di Socio indicate (con la sola eccezione dei Soci onorari, che ne sono esenti), le quote associative annuali vengono stabilite periodicamente dal Consiglio Direttivo dell’UGI, e devono essere corrisposte entro i termini previsti dal Regolamento.

Art.4: Diritti e obblighi degli associati
Gli associati hanno il diritto di: – eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi secondo le modalità previste da questo Statuto, e di coprire cariche di responsabilità negli organi dell’UGI indicati nel successivo Art. 6; – essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento; – frequentare i locali dell’associazione; 4 – partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall’associazione nonché a ricevere il Notiziario ed altro materiale informativo pubblicati dall’UGI ETS; – concorrere all’elaborazione ed approvare il programma di attività; – essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate; – prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi. Gli associati hanno l’obbligo di: – rispettare il presente Statuto e il Regolamento interno; – svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto; – versare la quota associativa secondo l’importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti periodicamente dal Consiglio Direttivo dell’UGI, e devono essere corrisposte entro i termini previsti dal Regolamento; – rilasciare liberatoria sul trattamento dei dati personali per gli scopi istituzionali dell’UGI, ivi inclusa la diffusione fra i Soci medesimi dell’elenco degli associati, ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni in materia.



Art.5: Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione. La decadenza può avvenire per dimissioni, morosità, o espulsione. a) Le dimissioni devono essere presentate per iscritto all’organo di amministrazione. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell’anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima; b) la decadenza per morosità avviene quando un Socio non abbia pagato la quota annuale entro la scadenza stabilita dal Regolamento. Il Regolamento peraltro prevede la possibilità di regolarizzare la posizione di Socio in caso di ritardo nel pagamento; c) l’espulsione avviene con comunicazione scritta del Presidente nel caso che: c1) il Consiglio Direttivo, con delibera a maggioranza dei suoi Membri, giudichi un Socio colpevole di avere gravemente infranto le norme, o di aver agito in grave contrasto con lo spirito di questo Statuto; c2) un Socio abbia subito una condanna penale con sentenza passata in giudicato Le decisioni del Consiglio sono, in ogni caso, appellabili da parte dell’interessato all’assemblea che deciderà nella prima seduta utile; nelle more la delibera è sospesa. Nei casi in cui l’espulsione sia confermata dall’assemblea, l’associato può ricorrere all’Autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Art.6: Organi
Sono organi dell’associazione: – l’Assemblea dei Soci; – il Consiglio direttivo; – l’Organo di controllo; Sono cariche associative: – il Presidente; – il Vicepresidente; – il Tesoriere; – il Segretario.

Art.7: Assemblea
L’Assemblea dei Soci è l’organo deliberativo sovrano dell’UGI e può essere ordinaria o straordinaria. L’Assemblea viene convocata in via ordinaria dal Presidente almeno una volta all’anno per l’approvazione del Bilancio di esercizio. L’Assemblea straordinaria viene convocata dal Presidente su delibera di almeno 2/3 (due terzi) del Consiglio, o su richiesta di almeno 1/3 (un terzo) dei Soci, od anche in via autonoma dal Presidente stesso, qualora se ne presenti la necessità. Qualora l’organo amministrativo non acceda alla richiesta di convocazione da parte dei soci, la convocazione può essere fatta dall’organo di controllo, se nominato, ovvero dal Presidente del Tribunale competente sul luogo ove ha sede l’associazione e su richiesta dei soci. La convocazione dell’Assemblea avviene mediante comunicazione scritta o via e-mail contenente il luogo, la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati. Nell’Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati. Ciascun associato ha un voto. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all’avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati. Si applicano i commi 4 e 5, art. 2372 del Codice civile, in quanto compatibili. I componenti dell’Organo amministrativo non hanno diritto di voto nelle delibere di approvazione del bilancio o quelle che riguardano l’esercizio dell’azione di responsabilità nei loro confronti. L’Assemblea ordinaria ha le seguenti competenze inderogabili: – discute ed approva il rapporto del Consiglio sulla attività svolta – nomina e revoca i componenti degli organi associativi ogni tre anni secondo le procedure previste nel Regolamento e, se del caso, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; – approva il bilancio di esercizio consuntivo e preventivo; – delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; – delibera sulla esclusione degli associati; – delibera sulle modificazioni dell’Atto costitutivo o dello Statuto; – approva l’eventuale regolamento – delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione; – delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall’Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza. L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati presenti, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega. L’Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto. In assemblea straordinaria per modificare lo Statuto occorre in prima convocazione la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione sarà sufficiente la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In assemblea straordinaria per deliberare lo scioglimento la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati. E’ ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che: a) nell’avviso di convocazione, qualora non si tratti di adunanza totalitaria, siano indicati i luoghi collegati a cura della associazione nei quali i soggetti legittimati dovranno affluire; b) siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale; c) sia consentito al Presidente di accertare la identità e la legittimazione di tutti i soggetti partecipanti, regolare lo svolgimento dell’assemblea, constatare e proclamare i risultati delle votazioni; d) sia possibile per tutti i partecipanti di intervenire nella discussione, partecipare alla votazione, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti; e) sia consentito al Segretario di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbale e siano predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi collegati in cui si tiene la riunione; verificandosi tali presupposti, l’adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art.8: Consiglio Direttivo
Il Consiglio è l’organo amministrativo dell’UGI, dura in carica tre anni e viene eletto dall’Assemblea in seduta ordinaria con le modalità descritte nel Regolamento. Il Consiglio è composto da 7 (sette) Membri. In sede di prima applicazione del presente statuto, restano in carica sino alla scadenza naturale i cinque componenti già nominati, mentre per integrare il Consiglio vengono a far parte dello stesso, sino alla naturale scadenza triennale del Consiglio, i candidati non eletti che hanno ricevuto il maggior numero di voti rispettivamente nelle elezioni per il Consiglio e per l’organo di controllo (i primi dei non-eletti). Il nuovo Consiglio deve insediarsi entro un mese dall’elezione. Il Consiglio procede quindi alla nomina, nel proprio ambito, del Presidente e del Vice-Presidente che entrano immediatamente in carica. Successivamente, su proposta del Presidente, vengono nominati il Tesoriere ed il Segretario. Le cariche di Vicepresidente, Segretario e Tesoriere, non possono essere cumulate sulla stessa persona anche con riferimento a due sole di esse. I Consiglieri operano sotto la loro esclusiva responsabilità personale, svolgono volontariamente il loro mandato e non hanno diritto a compenso alcuno. Gli eventuali rimborsi spese spettanti per specifici compiti di volta in volta loro assegnati dal Consiglio sono stabiliti dal Regolamento. 7 I Consiglieri sono tenuti ad osservare i doveri di tutti i Soci indicati nell’Art. 4; sono inoltre impegnati a contribuire attivamente alla conduzione dell’UGI, a partecipare (salvo casi eccezionali o ragioni di forza maggiore) a tutte le riunioni del Consiglio ed a svolgere le funzioni ed i compiti loro assegnati secondo quanto concordato in sede di Consiglio o con il Presidente. Essi, inoltre, sono tenuti a svolgere ogni altra azione necessaria a realizzare il programma e le attività decise dall’Assemblea per i vari anni del triennio di mandato per il quale sono stati eletti. La sopravvenienza di eventi che rendano impossibile lo svolgimento del mandato nei termini sopra indicati impegnano moralmente i Consiglieri a rinunciare al mandato stesso. Il Consiglio Direttivo opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione. Rientra nella sfera di competenza dell’Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell’Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo: – eseguire le deliberazioni dell’Assemblea; – formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; – predisporre il Bilancio di esercizio preventivo e consuntivo; – predisporre tutti gli elementi utili all’Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio; – deliberare l’ammissione e l’esclusione degli associati; – deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati; – stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative; – curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati; – stabilire periodicamente le quote associative; – curare che la scelta dei candidati alla elezione del nuovo Consiglio, la formazione della lista e lo svolgimento delle elezioni avvengano secondo le procedure previste dal Regolamento. La maggioranza degli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate dagli enti associati: si applica l’art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza. L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni dell’Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti. Gli amministratori, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore indicando, oltre alle informazioni previste nel co. 6, art. 26 del Codice del terzo settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.



Art.9: Presidente
Il Presidente rappresenta legalmente l’associazione – nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio – e compie tutti gli atti che la impegnano verso l’esterno ed in particolare: a) coordina tutte le attività dell’UGI; b) convoca e presiede le riunioni del Consiglio; c) convoca e presiede le Assemblee ordinarie e straordinarie; d) imposta le azioni di cui al precedente Art. 2; e) sottoscrive gli atti formali ed amministrativi dell’UGI; f) apre o chiude conti bancari e/o postali; g) invia all’organo di controllo il bilancio consuntivo e preventivo con congruo anticipo rispetto alla data di convocazione dell’Assemblea ordinaria per l’approvazione degli stessi; h) propone al Consiglio la nomina del Tesoriere e del Segretario; i) comunica ai Soci eventuali provvedimenti disciplinari a loro carico; j) compie tutti gli atti di gestione relativi all’UGI ancorché non espressamente specificati nel presente Statuto. Il Presidente è nominato dal consiglio direttivo e eletto tra i consiglieri. Il Presidente dura in carica quanto l’Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall’Assemblea, con la maggioranza dei presenti. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell’Organo di amministrazione, il Presidente convoca l’Assemblea per la nomina del nuovo Consiglio direttivo. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e l’Organo di amministrazione, svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest’ultimo in merito all’attività compiuta.

Art.9 bis: il Vicepresidente
Il Vicepresidente affianca il Presidente, collabora strettamente con lui e lo sostituisce in tutte le sue funzioni in caso di assenza o impedimento, tra cui disporre del potere di firma sui conti correnti dell’UGI.

Art.9 ter: Il Tesoriere
Il Tesoriere gestisce i fondi dell’UGI con poteri di firma entro i limiti fissati dal Consiglio e li esercita in conformità alle norme previste dal Regolamento. Egli inoltre: a) prepara con le modalità previste nel Regolamento, il bilancio consuntivo annuale e quello preventivo dell’anno seguente, e lo invia al Presidente per l’esame da parte del Consiglio. Dopo la loro approvazione, il Presidente trasmette i due bilanci all’organo di controllo, se nominato, per quanto di sua competenza; b) aggiorna il bilancio preventivo prima di ogni riunione del Consiglio inviandone tempestivamente copia al Presidente in tempo utile per l’esame, prima da parte del Consiglio e poi, se nominato, dell’organo di controllo; c) raccoglie e custodisce gli atti ed i documenti contabili dell’UGI, e ne fornisce una sintesi ogni tre mesi al Presidente, il quale ne trasmetterà copia al Collegio; d) registra le entrate e le uscite predisponendo, con cadenza trimestrale, ed in ogni caso prima di ogni riunione del Consiglio, con anticipo di almeno 15 (quindici) giorni rispetto alla data di convocazione, un documento riepilogativo dei movimenti di cassa e delle operazioni bancarie, fornendone copia al Presidente in tempo utile per sottoporla tempestivamente all’esame del Collegio; e) prepara con cadenza semestrale, ed in qualunque altro momento gli vengano richiesti dal Presidente per il loro invio al Collegio, atti e documenti contabili specifici riguardanti l’attività dell’UGI.

Art.9 quater: Il Segretario
I compiti del Segretario sono: a) compilare i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Assemblee; b) preparare ed aggiornare con cadenza semestrale la lista dei Soci, fornendone copia ai Consiglieri; c) curare i rapporti con i Soci ed inviare loro tempestivamente la documentazione prodotta dall’UGI o fornita da Associazioni con cui l’UGI instaura rapporti di collaborazione; d) raccogliere documenti sullo sviluppo della geotermia in Italia ed all’estero, con particolare riguardo all’Europa, informandone sistematicamente i Consiglieri e fornendo loro copia su richiesta; e) e) curare e mantenere in archivio gli atti ufficiali dell’UGI, ivi inclusi quelli contabili fornitigli dal Tesoriere, nonché i documenti riguardanti lo sviluppo della geotermia in Italia ed all’estero. Il Segretario verrà dotato di un piccolo fondo per spese correnti, il cui ammontare è stabilito dal Presidente. Di tale fondo il Segretario dovrà tenere la contabilità e dovrà fornirne copia ogni 6 (sei) mesi al Tesoriere con anticipo di almeno 20 (venti) giorni rispetto alla data di ogni riunione di Consiglio. Al Segretario, inoltre, se designato al di fuori del Consiglio, spettano i rimborsi spese nella misura prevista dal Regolamento.

Art.9 quinques: Poli operativi interregionali
Per allacciare e mantenere rapporti con Istituzioni regionali, Enti locali, Organizzazioni industriali, ed Associazioni tecnico-scientifiche e culturali, ed allo scopo altresì di mantenere stretti contatti con i Soci e di svolgere più incisive azioni di promozione della geotermia a livello territoriale, è prevista la possibilità di creare Poli operativi interregionali, la cui formazione ed il relativo funzionamento sono delineati nel Regolamento.

Art.9 sexies: Altre strutture operative
Per lo svolgimento di attività di particolare impegno il Consiglio potrà costituire Comitati e/o Gruppi di Progetto e/o Gruppi di Lavoro secondo i criteri e con le modalità descritte nel Regolamento.

Art.10: Organo di controllo
L’Organo di controllo, anche monocratico, è nominato solo al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge. I componenti dell’Organo di controllo, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, saranno scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno due dei componenti. L’organo di Controllo è eletto dall’Assemblea che ne fissa il compenso e nel caso di organo collegiale ne designa altresì il presidente. L’organo di controllo è incaricato di: a) verificare periodicamente la regolarità formale e sostanziale delle registrazioni contabili, dei fondi e dei documenti tenuti dal Tesoriere al fine di presentare al Consiglio, prima di ogni sua riunione, un rapporto di conformità o di segnalazione di eventuali mancanze o errori; b) redigere e presentare alla Assemblea ordinaria di ogni anno apposita relazione sui bilanci consuntivo e preventivo annuali, raccomandandone l’accettazione o proponendo modifiche correttive; c) esprimere alla stessa Assemblea ordinaria parere in merito al bilancio preventivo per l’anno di competenza; d) l’organo di Controllo svolge infine tutti gli altri compiti previsti dalla legge per l’incarico loro affidato. L’organo di Controllo ai sensi dell’art. 30 del Codice del Terzo Settore vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l’eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai componenti dell’organo di controllo. I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. La nomina del revisore legale dei conti o di una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro tenuto presso il Ministero della Giustizia è obbligatoria in presenza delle condizioni previste dalla legge, con particolare riferimento all’art. 31 del Codice del Terzo Settore.

Art.11: Patrimonio
Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio minimo e indisponibile – fondo di dotazione dell’associazione a sensi dell’art. 21, comma IV, del Codice del Terzo Settore (d.lgs. n. 117/2017) – è di euro 15.000 (quindicimila). In caso di diminuzione del detto patrimonio di oltre un terzo in conseguenza di perdite, ai sensi del successivo quinto comma della norma testé citata, l’organo amministrativo deve convocare senza indugio l’assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo ovvero la prosecuzione dell’attività in forma di associazione non riconosciuta, la fusione o lo scioglimento dell’associazione.

Art.12: Divieto di distribuzione degli utili
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art.13: Bilancio di esercizio
Le entrate dell’UGI sono costituite da: a) quote associative annuali e versamenti liberali (“una tantum” o periodici) fatti dai Soci sostenitori; b) contributi per attività svolte o coordinate o comunque partecipate dall’UGI, riguardanti la partecipazione a progetti e iniziative di promozione della geotermia e manifestazioni geotermiche di interesse pubblico; c) donazioni a fronte di cessione di pubblicazioni e documenti vari preparati dall’UGI; d) donazioni in denaro ed attrezzature, e lasciti di beni immobili e mobili (durevoli e non) elargiti da Soci o da Terzi; e) interessi su depositi bancari e su titoli; f) rendite da beni immobili. g) raccolta fondi e proventi da attività secondarie e strumentali di cui all’art. 6 del codice del terzo settore ed all’art. 2 del presente statuto. L’associazione redige il bilancio di esercizio annuale, comprendente i documenti di cui all’art. 13 del Codice del Terzo Settore e redatto in conformità ad esso, e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Esso è predisposto dall’Organo di amministrazione entro 60 giorni dalla chiusura dell’esercizio, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il bilancio e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore. L’Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all’art. 6 del codice del terzo settore ed all’art. 2 del presente statuto, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.



Art.14: Bilancio sociale e informativa sociale
Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate saranno maggiori di 100 mila euro annui, l’associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati. Se i ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate saranno superiori ad un milione di euro annui, l’associazione deve depositare presso il Registro unico nazionale del terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art.15: Libri
L’associazione manterrà i seguenti libri: – libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo; – registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale; – libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione; – libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo; – il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo; – il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono. Gli associati hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità: con preavviso scritto di 15 giorni all’organo amministrativo.

Art.16: Volontari
I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell’associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L’attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dall’associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall’art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’associazione. L’associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.


Art.17: Lavoratori
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura ai sensi dell’articolo 16 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

Art.18: Regolamento di attuazione
Per il miglior funzionamento della attività associativa e per l’attuazione del presente Statuto, l’Assemblea approva un Regolamento con i quorum stabiliti per la modifica dello Statuto. Eventuali modifiche del Regolamento potranno essere proposte in sede di Consiglio da almeno due Membri. Dopo l’approvazione del Consiglio a maggioranza semplice, le modifiche proposte dovranno essere approvate dalla più vicina Assemblea con le maggioranze previste per la modifica dello statuto. Proposte di modifiche al Regolamento potranno essere avanzate per iscritto al Consiglio anche da parte di 1/5 (un quinto) dei Soci secondo la procedura prevista dal Regolamento stesso.



Art.19: Modifiche dello Statuto
Eventuali modifiche allo Statuto potranno essere proposte in sede di Consiglio da almeno due Membri. Dopo approvazione del Consiglio a maggioranza semplice, le modifiche proposte dovranno essere approvate dall’Assemblea straordinaria appositamente convocata, nella quale occorre in prima convocazione la presenza di almeno ¾ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione sarà sufficiente la presenza della maggioranza degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti..

Art.20: Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo
In caso di estinzione o scioglimento dell’associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo le seguenti disposizioni dell’organo associativo competente. Se la proposta di cessazione di attività dell’UGI è approvata dalla Assemblea straordinaria, questa provvederà alla nomina di 3 (tre) liquidatori, ed il Consiglio, previo parere positivo dell’Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore ed il parere dell’Assemblea sulle proprie proposte in merito, sceglierà l’ente del terzo settore con finalità analoghe all’UGI cui devolvere il patrimonio dell’UGI stessa, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art.21: Rinvio
Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e, in quanto compatibile, dal Codice civile.